Provvedimenti
Sotto-sezione di 1 livello Provvedimenti
Sotto-sezione di 2 livello:
Provvedimenti Dirigenziali
Norma di riferimento: DLgs n. 33/2013
Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall´art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) scelta del contraente per l´affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall´articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall´art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall´amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall´art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Il Dirigente Scolastico emana provvedimenti di varia natura:
- assegnazione di incarichi ad eventuali collaboratori esterni;
- autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi o consulenze esterne;
- circolari;
- nomine per gli incarichi ai dipendenti;
- pubblicazioni all´Albo d´istituto, ivi comprese le nomine del personale a tempo determinato;
- provvedimenti di tipo amministrativo (es. acquisti presso fornitori)